Procedimento innanzi al CNF: il deposito degli atti a disposizione delle parti

Nel procedimento dinanzi al consiglio nazionale forense, in sede di ricorso contro le deliberazioni del consiglio dell’ordine territoriale (nella specie, in materia di iscrizione agli albi), gli artt. 60 e 61 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, ove dispongono che gli atti devono essere depositati a disposizione delle parti per il termine di dieci giorni e che la seduta di discussione non può aver luogo prima di dieci giorni dalla scadenza di tale termine, non ostano a che il provvedimento presidenziale di fissazione di quella seduta sia adottato durante il periodo del deposito, purché il giorno della seduta medesima non sia anteriore alla suddetta data.

Cassazione Civile, sentenza del 27 luglio 1984, n. 04432, sez. U- Pres. GAMBOGI A- Rel. ONNIS G- P.M. FABI B (CONF)

Giurisprudenza Cassazione

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