In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il termine per proporre ricorso avanti al Consiglio nazionale forense, previsto dall’art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012, trova applicazione soltanto per i provvedimenti notificati successivamente all’1 gennaio 2015, data di entrata in vigore del Regolamento CNF 21 febbraio 2014 n. 2, in quanto la regola transitoria dettata dall’art. 65, comma 1, della citata legge inibisce l’immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell’evento assunto dalla norma come rilevante, e cioè sino all’entrata in vigore dei previsti regolamenti. (massima ufficiale)
Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Sambito), SS.UU, sentenza n. 32360 del 13 dicembre 2018
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 32360 del 13 Dicembre 2018 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 45 del 14 Maggio 2018
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