Procedimento disciplinare: per la contestazione dell’addebito occorre indicare il fatto, più che la norma violata

Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, ai fini della contestazione, si deve aver riguardo alla specificazione del fatto più che all’indicazione della norma violata, sicché, ove il primo sia descritto in modo puntuale, neppure la mancata individuazione degli articoli di legge violati determina una nullità, nonostante l’art. 59, comma 1, lett. b), della L. n. 247 del 2012 prescriva che la comunicazione all’incolpato debba contenere in forma chiara e precisa gli addebiti, con le indicazioni delle disposizioni violate.

Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 26270 del 26 settembre 2025

Giurisprudenza Cassazione

Related Articles

0 Comment