In tema di procedimento disciplinare forense, né l’art. 38 r.d.l. n. 1578/1933 (e relativo regolamento attuativo r.d. 22/01/1934, n. 37), né la nuova legge professionale (L. n. 247/2012) prevedono -tantomeno a pena di nullità- l’obbligo di preventiva comunicazione della notizia dell’illecito all’incolpato nei trenta giorni (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto- sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408).
Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 19526 del 23 Luglio 2018 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 408 del 31 Dicembre 2016
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