Procedimento disciplinare: l’omessa lettura del dispositivo

Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli territoriali ed il relativo procedimento hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché la regolamentazione di quest’ultimo non è mutuabile, nelle sue forme, dal codice di rito penale. Ne consegue che il relativo rinvio, di cui all’art. 51 r.d. n. 37/1934 (ratione temporis applicabile), opera limitatamente alle norme sulla deliberazione collegiale, senza estendersi alla pubblicazione, mediante necessaria lettura del dispositivo in udienza, della decisione, in quanto le adunanze dei Consigli locali non sono pubbliche e le relative statuizioni sono pubblicate tramite deposito negli uffici di segreteria, a cui fa seguito, anche ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione, la relativa notifica all’interessato.

Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 23 marzo 2016, n. 52, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98.

Giurisprudenza Cassazione

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