Procedimento disciplinare: l’interruzione della prescrizione ha effetto istantaneo dinanzi al Consiglio territoriale, e permanente dinanzi al Consiglio nazionale forense

Scritto da

in

L’interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell’illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio territoriale la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza dell’atto di apertura del procedimento ed anche di tutti gli atti procedimentalí di natura propulsiva o probatoria o decisoria; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell’effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 134 del 16 settembre 2022

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 16 Settembre 2022 (accoglie) (assoluzione)
– Consiglio territoriale: COA, delibera
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 27756 del 31 Ottobre 2018 (accoglie)