Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati ha il potere – dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare allorquando venga a conoscenza di fatti lesivi dell’onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense; l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinarmente rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere (nella specie, denuncia del figlio del cliente dell’incolpato).
Cassazione Civile, sentenza del 15 luglio 1999, n. 406, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Paolini G- P.M. Morozzo Della Rocca F (conf.)
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