Procedimento disciplinare: le dichiarazioni testimoniali assunte dal consigliere istruttore

Non sono affette da inutilizzabilità le dichiarazioni testimoniali assunte dal consigliere istruttore del Consiglio distrettuale di disciplina successivamente alla presentazione della memoria difensiva da parte dell’incolpato, atteso che il predetto procedimento e, a fortiori, la fase preprocedimentale condotta dal consigliere istruttore, ai sensi dell’art. 58 della l. n. 247 del 2012, hanno natura amministrativa, rispondendo ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. Conseguentemente, le osservazioni difensive richieste dal consigliere istruttore all’incolpato, da presentarsi entro 30 giorni dalla comunicazione, non debbono essere necessariamente depositate, a pena di nullità o di inutilizzabilità, dopo gli accertamenti istruttori, assumendo esse una funzione prettamente informativa e preliminare, volta, tra l’altro, proprio a indirizzare e mirare quegli accertamenti. (rass.uff.)

Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20384 del 16 luglio 2021

abc, Giurisprudenza Cassazione

Related Articles

0 Comment