Procedimento disciplinare: la notifica della citazione a giudizio alla residenza dell’incolpato (anziché al suo domicilio)

La notificazione della citazione a giudizio presso la residenza anagrafica dell’incolpato, anziché nel suo domicilio professionale o in quello eventualmente eletto (art. 21, co. 1, Reg. CNF n. 2/2014), risulta senz’altro idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto stesso da parte del suo destinatario, sicché non ricorre alcuna nullità (che sarebbe comunque sanata per raggiungimento dello scopo), al più ricorrendo una mera irregolarità, anche perché il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa e, come tale, è improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa.

Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Napolitano), SS.UU, sentenza n. 29588 del 11 ottobre 2022

abc, Giurisprudenza Cassazione

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