Il provvedimento, con cui il consiglio nazionale forense, dopo la discussione del ricorso proposto dal professionista contro una deliberazione del consiglio dell’ordine territoriale, abbia disposto, ancorché su istanza del professionista medesimo, la acquisizione di documenti ritenuti necessari per la decisione, deve essere, a pena di nullità, comunicato al ricorrente ed alle altre parti interessate, con le modalità fissate dagli artt. 60 secondo comma e 61 quinto comma del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37.
Cassazione Civile, sentenza del 04-12-1981, n. 6424, sez. U- Pres. IANNUZZI AM- Rel. BILE F- P.M. SILOCCHI L (CONF)
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