In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la convocazione dei componenti del Consiglio dell’Ordine – in assenza di specifiche previsioni, e non risultando applicabile l’art. 46 del regio decreto n. 37 del 1934 (che riguarda le comunicazioni a soggetti diversi dai componenti del Collegio, quali ad esempio l’incolpato o i testimoni) – non si sottrae alla regola generale della libertà delle forme e dei mezzi di trasmissione di una notizia, purchè idonei al raggiungimento dello scopo, e, dunque, può essere effettuata, a cura dell’ufficio di segreteria, anche mediante consegna di avviso “brevi manu”, ovvero per telefono o per fax; strumenti la cui affidabilità ed attitudine allo scopo è desumibile dalla qualità degli autori e dei destinatari della trasmissione. La libertà delle forme e dei mezzi della convocazione necessariamente si riverbera sulla prova della sua effettuazione, che può anche risultare con l’attestazione inserita nel verbale della seduta.
Cassazione, sentenza del 27-01-2004, n. 1414, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Lo Piano M- P.M. Gambardella V (Conf.)
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