Il sindacato di legittimità nel procedimento disciplinare degli avvocati non si estende al piano delle valutazioni di merito del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi a esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione messa a base della decisione finale. L’apprezzamento della rilevanza della condotta dell’incolpato rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto di sindacato, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito.
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Terrusi), SS.UU., sentenza n. 28705 del 7 novembre 2024
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 28705 del 07 Novembre 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 125 del 08 Aprile 2024
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