Procedimento disciplinare: inammissibile l’intervento o la chiamata di terzi in qualità di parti

Con il procedimento disciplinare forense si persegue lo scopo di tutelare l’immagine, la dignità e il decoro della professione, accertando gli eventuali illeciti deontologici commessi dall’avvocato e irrogando le sanzioni previste. In tale sede non è pertanto configurabile un litisconsorzio necessario con terzi diversi dai soggetti legittimati (incolpato, PM e COA), poiché la funzione dell’istituto non è quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi, protetti dall’inefficacia nei loro confronti di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio a cui essi siano rimasti estranei, quanto piuttosto quella di tutelare chi ha proposto la domanda e che non sarebbe in grado di conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti.

Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Garri), SS.UU., sentenza n. 25440 del 29 agosto 2023

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, seppur relativa al procedimento di cancellazione amministrativa dall’albo, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Grasso), SS.UU, sentenza n. 23791 del 29 luglio 2022.

abc, Evidenza, Giurisprudenza Cassazione

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