Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione priva dei riferimenti normativi asseritamente violati

Anche in tema di procedimento disciplinare, l’art. 366, co. 1 n. 4, c.p.c. impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c. di indicare, a pena d’inammissibilità della censura, le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.

Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falabella), SS.UU, sentenza n. 11167 del 6 aprile 2022

abc, Giurisprudenza Cassazione

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