Procedimento disciplinare: inammissibile la rideterminazione della (abrogata) cancellazione in via di “incidente di esecuzione”

Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati, così come il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché essi non hanno il potere di conoscere dell’esecuzione delle sanzioni irrogate nei confronti degli iscritti, non potendosi in senso contrario invocare l’art. 35 del Regolamento C.N.F. n. 2 del 2014, la cui disciplina attiene – salva l’ipotesi della sospensione – agli aspetti meramente amministrativi dell’esecuzione.

Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 19652 del 24 luglio 2018

abc, Giurisprudenza Cassazione

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