Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati, così come il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché essi non hanno il potere di conoscere dell’esecuzione delle sanzioni irrogate nei confronti degli iscritti, non potendosi in senso contrario invocare l’art. 35 del Regolamento C.N.F. n. 2 del 2014, la cui disciplina attiene – salva l’ipotesi della sospensione – agli aspetti meramente amministrativi dell’esecuzione.
Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 19652 del 24 luglio 2018
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 19652 del 24 Luglio 2018 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 6 del 14 Febbraio 2017
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