Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli territoriali, ed il relativo procedimento, hanno natura amministrativa, e non giurisdizionale. A tale stregua, essi non hanno il potere di conoscere dell’esecuzione delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti degli iscritti, né in contrario può invocarsi l’art. 35 Regolamento C.N.F. n. 2 del 2104 (recante “Esecuzione della decisione disciplinare”), giacché la disciplina ivi dettata attiene (salva l’ipotesi della sospensione) agli aspetti meramente amministrativi dell’esecuzione (Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato in Cassazione la sentenza con cui il CNF aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto avverso la deliberazione del Consiglio territoriale che aveva rigettato l’istanza, definita incidente di esecuzione, finalizzata alla rideterminazione della sanzione disciplinare della cancellazione, divenuta definitiva. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Merli – sentenza n. 6 del 14 febbraio 2017).
Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 19652 del 24 luglio 2018
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 19652 del 24 Luglio 2018 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 6 del 14 Febbraio 2017
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