In tema di giudizio disciplinare, l’incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p., tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà (Nel caso di specie, proprio il giorno dell’udienza disciplinare, l’incolpato si sarebbe dovuto recare all’estero per imprecisati “motivi familiari”, e aveva acquistato il relativo biglietto aereo solo dopo aver ricevuto la comunicazione della data dell’udienza dibattimentale).
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 24268 del 10 Settembre 2024 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 41 del 26 Febbraio 2024
0 Comment