Procedimento disciplinare: il viaggio all’estero “per motivi familiari” non costituisce legittimo impedimento

In tema di giudizio disciplinare, l’incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p., tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà (Nel caso di specie, proprio il giorno dell’udienza disciplinare, l’incolpato si sarebbe dovuto recare all’estero per imprecisati “motivi familiari”, e aveva acquistato il relativo biglietto aereo solo dopo aver ricevuto la comunicazione della data dell’udienza dibattimentale).

Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Falabella), SS.UU., sentenza n. 24268 del 10 settembre 2024

Giurisprudenza Cassazione

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