In tema di procedimento disciplinare, il sindacato di legittimità rimesso alla Corte di Cassazione dall’art. 36, co. 6, L. n. 247/12 è tale da ricomprendere, oltre all’incompetenza, anche l’eccesso di potere e la violazione di legge, rispetto ai quali vizi può ben assumere rilevanza il difetto di motivazione o la sua manifesta illogicità; ciò tuttavia deve essere consentito soltanto nei limiti in cui si voglia far emergere (quanto all’eccesso di potere) uno sviamento della decisione rispetto alla funzione demandata al C.N.F. o (quanto alla violazione di legge) una anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante ai sensi dell’art. 360, co. n. 5, c.p.c., anomalia che pertanto si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione).
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Sestini), SS.UU, sentenza n. 41989 del 30 dicembre 2021
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 41989 del 30 Dicembre 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 48 del 18 Marzo 2021
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