Procedimento disciplinare: il ricorso in Cassazione inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato

Allorché il ricorso avverso la sentenza del CNF appaia inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato, ne viene dato avviso al ricorrente, il quale entro 40 giorni può insistere per la decisione; in mancanza, il ricorso si intende rinunciato e il procedimento si estingue (art. 380 bis cpc). (Nel caso di specie, poiché il ricorrente non ha richiesto la decisione del ricorso, la S.C. ha dichiarato l’estinzione del giudizio con decreto ai sensi dell’art. 391 cpc, nulla sulle spese).

Corte di Cassazione, decreto n. 18066 del 3 luglio 2025

NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione, decreto n. 10558 del 23 aprile 2025, Corte di Cassazione, decreto n. 8803 del 3 aprile 2025.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, decreto n. 18066 del 03 Luglio 2025 (estinzione)
- Consiglio territoriale: CDD, delibera
- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 81 del 20 Maggio 2025 (respinge)
Giurisprudenza Cassazione

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