Allorché il ricorso avverso la sentenza del CNF appaia inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato, ne viene dato avviso al ricorrente, il quale entro 40 giorni può insistere per la decisione; in mancanza, il ricorso si intende rinunciato e il procedimento si estingue (art. 380 bis cpc). (Nel caso di specie, durante la pendenza del termine di quaranta giorni per l’eventuale richiesta di decisione, il ricorrente aveva depositato atto di rinuncia al ricorso, sicché la S.C. ha dichiarato l’estinzione del giudizio con decreto ai sensi dell’art. 391 cpc).
Corte di Cassazione, decreto n. 10558 del 23 aprile 2025
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione, decreto n. 8803 del 3 aprile 2025.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, decreto n. 10558 del 23 Aprile 2025 (estinzione)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 474 del 23 Aprile 2024
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