Procedimento disciplinare: il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza del giudice disciplinare

Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del CNF è ammesso solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge (art. 36, comma 6, l. n. 247/2012); il vizio di motivazione è quindi ammesso nei limiti di cui all’art. 111 Cost., vale a dire negli stessi termini entro cui, a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c. apportata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, è denunciabile in cassazione il vizio motivazione. Pertanto, la relativa censura può riguardare solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Falabella), SS.UU., sentenza n. 24285 del 10 settembre 2024

abc, Giurisprudenza Cassazione

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