Il Codice deontologico forense non ha carattere normativo, essendo costituito da un insieme di regole che gli organi di governo degli avvocati si sono date per attuare i valori caratterizzanti la propria professione e garantire la libertà, la sicurezza e la inviolabilità della difesa: in sede di legittimità, la violazione di tali regole non è pertanto deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., non rilevando di per sé, ma solo in quanto si colleghi all’incompetenza, all’eccesso di potere o alla violazione di legge, cioè ad una delle ragioni per le quali l’art. 36 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 consente il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Falaschi), SS.UU., sentenza n. 34351 del 7 dicembre 2023
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 34351 del 07 Dicembre 2023 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 207 del 09 Novembre 2022
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