Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la proposizione dell’istanza di ricusazione se, per un verso, non sospende automaticamente il giudizio (atteso che l’esigenza di impedire un uso distorto dell’istituto impone di riconoscere al collegio investito della controversia il potere di delibarne in limine l’ammissibilità e di disporre la prosecuzione del procedimento ove ritenga, in forza di una valutazione sommaria, che della ricusazione manchino ictu oculi i requisiti formali), per altro verso obbliga lo stesso organo giudicante a trasmettere il fascicolo al collegio competente a decidere sul fondo della ricusazione, del quale non può far parte il soggetto avverso cui l’istanza è stata proposta, in ragione del principio generale della terzietà del giudice che, essendo stato elevato a garanzia costituzionale dall’art. 111, comma 2, Cost., opera in ogni ambito giurisdizionale. (rass. uff.)
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Nazzicone), SS.UU, sentenza n. 461 del 13 gennaio 2021
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 461 del 13 Gennaio 2021 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 220 del 06 Novembre 2020
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