Nei procedimenti davanti al Consiglio Nazionale Forense non è necessaria la presenza del difensore dell’incolpato alla seduta fissata per la discussione, atteso che l’art. 63, primo comma, del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 si limita a prevedere che il professionista interessato è ammesso ad esporre le sue deduzioni personalmente o a mezzo del suo difensore, e che non sono applicabili alla fattispecie le norme del codice di procedura penale in base alle quali l’imputato deve essere, a pena di nullità, assistito in giudizio da un difensore.
Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1995, n. 4209, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Vella A- P.M. Aloisi M (Conf.)
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