Procedimento disciplinare e condanna penale successivamente revocata per abolitio criminis

La sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l’imputato lo ha commesso (art. 653 cpp), essendo comunque riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare. I citati effetti tuttavia non si producono nel caso in cui la sentenza di condanna sia stata successivamente revocata per abolitio criminis, dovendo in tal caso il giudice della deontologia procedere ad un autonomo accertamento dei fatti, in relazione al quale la sentenza penale ed il materiale probatorio acquisito in quella sede possono essere utilizzati ai fini del giudizio.

Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Di Paolantonio), SS.UU., sentenza n. 19200 del 6 luglio 2023

abc, Giurisprudenza Cassazione

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