Procedimento disciplinare – Divieto di cancellazione dall’albo ex art. 57 l. n. 247 del 2012 – Decorrenza – Dal giorno dell’invio degli atti al consiglio di disciplina – Cancellazione eventualmente disposta – Effetto sospensivo o interruttivo del giudizio disciplinare – Esclusione.

In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, ai sensi dell’art. 57 della l. n. 247 del 2012, dal giorno dell’invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere disposta la cancellazione dall’albo dell’incolpato, sicché la stessa, ove comunque eventualmente intervenuta, non spiega efficacia sospensiva o interruttiva del giudizio disciplinare. (mass.uff.)

Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Rubino), SS.UU., sentenza n. 23990 del 7 agosto 2023

abc, Giurisprudenza Cassazione

Related Articles

0 Comment