In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, l’art. 45 del R.D.L. n. 1578 prevede la concessione all’incolpato – chiamato a rispondere all’udienza di discussione davanti al Consiglio dell’ordine professionale – di un termine minimo inderogabile di almeno dieci giorni per comparire all’indicata udienza “per essere sentito sulle sue discolpe; mentre può essere inferiore a dieci giorni il termine che, a norma dell’art. 48 del regolamento di cui al R.D. n. 37 del 1934, il Consiglio dell’ordine deve indicare (nella citazione da notificare all’incolpato), entro il quale l’incolpato medesimo, il suo difensore ed il pubblico ministero potranno prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni ed indicare testimoni.
Cassazione Civile, sentenza del 17 maggio 1995, n. 5394, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Meriggiola E- P.M. Aloisi M (Conf.)
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