Nel procedimento dinanzi al consiglio nazionale forense, in sede d’impugnazione avverso provvedimento disciplinare adottato dal consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori, l’instaurazione del contraddittorio anche nei confronti del predetto consiglio dell’ordine, quale litisconsorte necessario, è assicurata dalla esecuzione degli adempimenti previsti dagli artt 60 e 61 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 (avviso del deposito degli atti e comunicazione del provvedimento di fissazione dell’udienza), e prescinde, pertanto, dalla circostanza che quella parte abbia o meno svolto attività difensiva.
Cassazione Civile, sentenza del 06-05-1978, n. 2162, sez. U- Pres. VINCI ORLANDO C- Rel. MANCUSO F- P.M. SAJA F (CONF)
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