La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato (art. 51 L. n. 247/2012, art. 4 Reg. CNF n. 2/2014).
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4840 del 25 febbraio 2025
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 4840 del 25 Febbraio 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 196 del 13 Maggio 2024
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