In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, l’art. 51 della l. n. 247 del 2012 stabilisce la competenza disciplinare territoriale alternativa del consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l’avvocato (o il praticante) oppure di quello nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare, assumendo rilievo, ai fini del radicamento di tale competenza, la preventiva iscrizione della notizia di illecito nel registro riservato ex art. 58 della citata legge. (Nella specie, la S.C., in considerazione dell’avvenuta iscrizione da parte del Consiglio distrettuale di disciplina del luogo in cui erano avvenuti i fatti oggetto di incolpazione e di quello in cui risultava iscritto l’avvocato, ha individuato la competenza in capo a quello che per primo aveva provveduto all’iscrizione).
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. De Masi), SS.UU., sentenza n. 30650 del 3 novembre 2023
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 30650 del 03 Novembre 2023 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 09 Febbraio 2023
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