Nel giudizio di legittimità avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, come regolato dalla L. n. 247 del 2012, non assume la qualità di parte il Consiglio distrettuale di disciplina, trattandosi di soggetto che riveste una funzione amministrativa di natura giustiziale, caratterizzata da elementi di terzietà, ma priva di potere autonomo di sorveglianza sugli iscritti all’Ordine, sicché, da un lato, non può essere in lite con questi ultimi, pena la perdita della sua imparzialità, e dall’altro, non è portatore di alcun interesse ad agire/resistere in giudizio; parimenti, il Consiglio Nazionale Forense, che è un giudice speciale, non può essere evocato dinanzi alle Sezioni Unite sui ricorsi avverso le sue sentenze.
Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 19367 del 18 luglio 2019
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 19367 del 18 Luglio 2019 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 170 del 13 Dicembre 2018
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