Il CNF non ha l’obbligo di celebrare con modalità da remoto le udienze dei procedimenti pendenti avanti a sè, neppure in caso di asserito impedimento dell’incolpato a partecipare all’udienza di presenza per concomitante impegno professionale.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19029 del 6 luglio 2021
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 19029 del 06 Luglio 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 244 del 18 Dicembre 2020
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