Il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati avanti ai CDD (art. 10 Reg.CNF n. 2/14) ha natura amministrativa rispondendo ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) e ciò va detto, a fortiori, per la fase pre-procedimentale condotta dal consigliere istruttore ex art. 58 L. 247/12, il quale non prevede che, in questa fase, le osservazioni richieste dal consigliere istruttore all’indagato (da presentarsi entro 30 giorni dalla comunicazione) debbano essere necessariamente (cioè a pena di nullità) depositate dopo gli accertamenti istruttori (da effettuarsi nel termine di sei mesi dall’iscrizione della notizia di illecito nell’apposito registro). Dal che emerge come le osservazioni difensive demandate all’avvocato svolgano un ruolo prettamente informativo e preliminare volto, tra l’altro, proprio ad indirizzare e mirare i successivi accertamenti istruttori preliminari.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20384 del 16 luglio 2021
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 20384 del 16 Luglio 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 234 del 04 Dicembre 2020
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