In applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale (artt. 604 e 605 cpp), ove il CNF dichiari la nullità della decisione disciplinare impugnata, deve rimettere gli atti al Consiglio territoriale a quo per un nuovo giudizio, salvo il caso di superfluità del rinvio stesso per proscioglimento dell’incolpato ex art. 129 cpp (Nel caso di specie, nel dichiarare la nullità della decisione impugnata, la Corte ha ritenuto superfluo il rinvio, stante la prescrizione dell’azione disciplinare).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22516 del 7 novembre 2016
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 22516 del 07 Novembre 2016 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 233 del 29 Dicembre 2015
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