Procedimento disciplinare: annullamento della decisione di primo grado e rinvio al giudice a quo

In applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale (artt. 604 e 605 cpp), ove il CNF dichiari la nullità della decisione disciplinare impugnata, deve rimettere gli atti al Consiglio territoriale a quo per un nuovo giudizio, salvo il caso di superfluità del rinvio stesso per proscioglimento dell’incolpato ex art. 129 cpp (Nel caso di specie, nel dichiarare la nullità della decisione impugnata, la Corte ha ritenuto superfluo il rinvio, stante la prescrizione dell’azione disciplinare).

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22516 del 7 novembre 2016

abc, Giurisprudenza Cassazione

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