In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, è sindacabile per anomalia motivazionale, nei limiti di cui al testo attuale dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la sentenza del C.N.F che si basa su di una motivazione meramente apparente e viziata da una irriducibile contraddittorietà interna (nella specie, esclusa); tuttavia è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, giacché il giudizio legittimità non può essere trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Campese), sentenza n. 26999 del 17 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 26999 del 17 Ottobre 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 112 del 03 Aprile 2024
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