Procedimento dinanzi al CNF: in mancanza di domicilio eletto in Roma, le comunicazioni e notifiche si fanno mediante deposito in Segreteria

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36, co. 1, L. n. 247/2012 e 60, co. 3, RDL n. 1578/1933, le parti interessate, ai fini delle notificazioni prescritte, devono eleggere il proprio domicilio in Roma e, in mancanza della elezione di domicilio, le notificazioni sono fatte mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale forense.

Corte di Cassazione (pres. De Stefano, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 27773 del 4 dicembre 2020

Giurisprudenza Cassazione

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