In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso le decisioni adottate dal Consiglio Nazionale Forense in sede di gravame avverso la deliberazione del Consiglio locale dell’Ordine che abbia rigettato l’istanza, proposta dall’incolpato, di ricusazione di consiglieri dell’Ordine territoriale: per un verso, infatti, tale rimedio non è contemplato dal sistema degli artt. 54 e 56 dell’Ordinamento Professionale Forense (regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36), il quale (analogamente a quanto dispone, nel processo civile, l’art. 53, secondo comma, cod. proc. civ., in forza del quale la decisione sulla ricusazione è pronunciata con ordinanza non impugnabile) esclude la stessa impugnabilità avanti al CNF della deliberazione sulla ricusazione adottata dal Consiglio territoriale, non potendo condurre ad una diversa conclusione l’art. 53, ultimo comma, delle norme integrative e di attuazione dell’Ordinamento Professionale (approvate con regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37), là dove si prevede che “le impugnazioni proposte avverso le decisioni in materia di ricusazione o di astensione non sospendono il corso del procedimento disciplinare”, e ciò tenuto conto, oltre che del carattere generico di quest’ultima norma, anche della natura di norme secondarie delle disposizioni contenute in tale testo; per l’altro, detto ricorso per cassazione neppure può ritenersi ammissibile ai sensi dell’art. 111 Cost., atteso che la natura di organo amministrativo del Consiglio locale dell’Ordine qualifica come amministrativi sia il procedimento incidentale di ricusazione dei componenti di detto organo, sia la relativa deliberazione, ed esclude pertanto che tale deliberazione – ancorchè poi riesaminata dal CNF al solo fine, come nella specie, di dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso di essa – abbia il carattere della decisorietà su posizioni di diritto soggettivo (carattere necessario, unitamente a quello della definitività, per la ricorribilità dei provvedimenti ai sensi del citato art. 111 Cost.).
Cassazione Civile, sentenza del 18 marzo 2004, n. 5503, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Sabatini F- P.M. Iannelli D (Conf.)
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