L’attività svolta dall’avvocato in conflitto di interessi (art. 24 cdf) costituisce illecito permanente, sicché la prescrizione della relativa azione disciplinare decorre solo dalla cessazione della permanenza stessa, ossia dalla data di cessazione della condotta per rinuncia o revoca del mandato, ovvero per conclusione dell’incarico (nella specie, con la sentenza che definiva il giudizio).
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20881 del 26 luglio 2024
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 20881 del 26 Luglio 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 160 del 25 Luglio 2023
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