La vecchia disciplina prescrizionale (art. 51 RDL n. 1578/1933) si applica pure agli illeciti deontologici costituenti reato commessi (se istantanei) o comunque iniziati (se permanenti/continuati) prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina prescrizionale (art. 56 L. n. 247/2012), anche qualora il relativo dies a quo fosse differito per pregiudizialità penale al periodo di vigenza di quest’ultima disciplina prescrizionale (Nel caso di specie, il procedimento disciplinare veniva sospeso nel 2006 per pregiudizialità penale e – una volta divenuta irrevocabile la sentenza penale che dichiarava la prescrizione del reato – ripreso nel 2013 e infine concluso con la condanna dell’incolpato. Quest’ultimo impugnava, dapprima al CNF e quindi in Cassazione, la decisione disciplinare, di cui chiedeva l’annullamento, previa sospensione, invocando l’applicazione della nuova disciplina prescrizionale. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’istanza di sospensione per difetto di fumus boni juris).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Stefano), SS.UU, ordinanza n. 21693 del 27 ottobre 2016
NOTA:
In arg., cfr., per tutte, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Iacobellis), SS.UU, sentenza n. 13379 del 30 giugno 2016.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 21693 del 27 Ottobre 2016 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 214 del 25 Luglio 2016
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