Prescrizione di illecito permanente: l’accertamento della data di cessazione della permanenza non è sindacabile in Cassazione

Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta. L’accertamento del fatto anche con riguardo alla cessazione della sua permanenza non può essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traduca in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito

Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Garri), SS.UU, sentenza n. 23746 del 28 ottobre 2020

abc, Giurisprudenza Cassazione

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