Prescrizione dell’azione disciplinare: la formazione e l’uso di una falsa notifica costituisce illecito deontologico permanente (ancorché, penalisticamente, sia un reato istantaneo)

La formazione e l’uso di un falso atto giudiziario sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che, ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, si protraggono nel tempo. In sede deontologica, pertanto, la condotta costituisce illecito permanente, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, mentre la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti rappresenta il risultato dell’azione criminosa. Infatti, il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale (ex art. 54 L. n. 247/2012), anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione, con conseguente necessità, per l’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto, la quale, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza.

Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Cataldi), sentenza n. 27284 del 22 ottobre 2024

NOTA:
Sul medesimo principio, affermato con riferimento al reato di appropriazione indebita (reato istantaneo ma illecito deontologico permanente), cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Greco Francesco), sentenza n. 89 del 09 Maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Favi Francesco), sentenza n. 49 del 27 Marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Di Maggio Vincenzo), sentenza n. 27 del 07 Marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Pardi Arturo), sentenza n. 199 del 28 Ottobre 2022, Corte di Cassazione (pres. Travaglino Giacomo, rel. Rubino Lina), sentenza n. 28468 del 30 Settembre 2022, Corte di Cassazione (pres. Travaglino Giacomo, rel. Marulli Marco), sentenza n. 26991 del 14 Settembre 2022).

Giurisprudenza Cassazione

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