In tema di procedimento disciplinare derivante da fatti costituenti reato per cui sia iniziata un’azione penale, il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale, a prescindere dalle formule terminative del procedimento penale stesso che non siano di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso (Nel caso di specie, la sentenza penale aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin, rel. Del Paggio, sentenza del 25 luglio 2016, n. 214).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 11140 del 8 maggio 2017
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Chiara), SS.UU, sentenza n. 11367 del 31 maggio 2016 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 121.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 11140 del 08 Maggio 2017 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 214 del 25 Luglio 2016
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