Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare a carico di avvocati e procuratori (art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578), il quale decorre dal giorno della consumazione del fatto, ovvero, se questo costituisce anche reato per cui sia stato promosso processo penale, dalla data di definizione del processo stesso con sentenza irrevocabile, resta interrotto per effetto della notifica all’incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare, nonché per effetto dei successivi atti del procedimento medesimo, senza che possa applicarsi, in difetto di espressa previsione contenuta nell’ordinamento forense, il principio fissato dall’art. 160 terzo comma Cod. pen. sulla non prolungabilita dei termini di prescrizione, pur in presenza di più atti interruttivi, oltre la meta.
Cassazione Civile, sentenza del 23 ottobre 1979, n. 5523, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CALECA A- P.M. GAMBOGI A (CONF)
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