In tema di pratica forense, alla scadenza del termine previsto dalla Legge per il patrocinio (5 anni ex art. 41 L. n. 247/2012, già 6 anni ex art. 8 RDL n. 1578/1933), il praticante avvocato perde l’abilitazione stessa a prescindere dalla sua formale cancellazione dall’omonimo registro speciale, con conseguente invalidità degli atti processuali eventualmente compiuti oltre detto termine, cioè in difetto delle condizioni per il legittimo esercizio del patrocinio.
NOTA:
Sul diritto del praticante di mantenere l’iscrizione nel registro praticanti avvocati semplici pur dopo la cancellazione dal registro speciale dei praticanti abilitati fin quando non superi l’esame di abilitazione, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza del 3 agosto 2017, n. 107.
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