In tema di pratica forense, l’art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede uno speciale registro in cui sono iscritti i laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica per la professione di avvocato, i quali, dopo un anno dalla iscrizione, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare, limitatamente a determinati procedimenti, il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro medesimo. Una volta decorso il sessennio, l’iscritto non potrà più esercitare detto patrocinio, senza però dover subire la cancellazione dal registro anzidetto, in assenza di specifica previsione normativa che la contempli, potendo, quindi, mantenere l’iscrizione per coltivare l’interesse a proseguire la pratica forense non in veste informale, ma con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenze con un professionista già abilitato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio nazionale forense che aveva accolto l’impugnazione di un praticante avvocato cancellato dal relativo registro dal competente Consiglio dell’ordine alla scadenza del sessennio per l’abilitazione al patrocinio).
Cassazione Civile, sez. Unite, 30 giugno 2008, n. 17761- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. CICALA Mario- P.M. MARTONE Antonio
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