La previsione di cui all’art. 24 cdf risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato, ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri valori, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 26270 del 26 settembre 2025
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 26270 del 26 Settembre 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 390 del 25 Ottobre 2024
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