In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, ai fini della validità delle deliberazioni del Consiglio nazionale forense, non solo è indispensabile, a norma dell’art. 43 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, così come modificato dall’art. 22 del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti, compreso il presidente o uno dei due vicepresidenti, ma è altresì elemento imprescindibile l’accertamento della previa convocazione di tutti i suoi membri. Ciò si ricava dalle prescrizioni contenute nel regolamento del CNF, adottato il 30 ottobre 1992, sulle attività del Consiglio stesso (regolamento che deve essere applicato in sede di legittimità in quanto costituente un vero e proprio atto di normazione secondaria, non esaurentesi nell’ordinamento interno di settore, almeno nelle parti in cui detta disposizioni sull’esercizio delle funzioni giurisdizionali del CNF): esso infatti prevede che i consiglieri non solo siano informati, di anno in anno, del calendario dei lavori, ma, altresì (art. 11), che sia data ad essi notizia, con lettera raccomandata spedita almeno venti giorni prima della seduta cui si riferisce, dell’ordine del giorno, formato e sottoscritto dal presidente. Ne consegue che la violazione di quest’ultimo precetto integra un “error in procedendo”, cui segue la nullità della decisione adottata dal collegio irregolarmente costituito, senza che rilevi, in senso contrario, che a tutti i consiglieri sia, comunque, noto il calendario annuale.
Cassazione Civile, sez. U, 21-06-2005, n. 13298- Pres. Olla G- Rel. Finocchiaro M- P.M. Delli Priscoli M (Conf.) – Ialuna c. Proc. Gen. Cassazione ed altri
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