Ai sensi dell’art. 50, comma 1° R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), la notificazione della decisione del C.O.A. è necessaria soltanto nei confronti dell’incolpato, e non anche nei confronti del suo eventuale difensore, la quale ultima, qualora fosse comunque eseguita, non rileva ai fini del computo del termine per l’impugnazione tempestiva. Ciò, peraltro, non si pone in contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione, considerato che le qualità dell’incolpato stesso, e quindi il suo bagaglio di conoscenze tecnico-giuridiche, rendono detta notificazione idonea ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa in fase d’impugnazione e non consentono di ravvisare un’ingiustificata disparità di trattamento, in relazione alle diverse regole inerenti alla comunicazione del deposito della sentenza resa in esito al procedimento penale, anche alla stregua della non equiparabilità di quest’ultimo al procedimento disciplinare.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Pisano), sentenza del 24 novembre 2014, n. 159, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 30 settembre 2013, n. 166, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mascherin), sentenza del 10 aprile 2013, n. 57, CNF sentenza del 20 luglio 2012, n. 94; CNF sentenza del 2 novembre 2010, n. 187; CNF sentenza del 16 marzo 2011, n. 34; CNF sentenza del 16 marzo 2010, n. 7; Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 09 luglio 1991, n. 7551.
Per il medesimo principio, espresso con riferimento al ricorso di Legittimità, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 02981.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 10820 del 16 Maggio 2014 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 166 del 30 Settembre 2013
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