Le disposizioni contenute nell’art. 36 dell’ordinamento forense contengono un’eccezione al combinato disposto di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c., il quale stabilisce che il termine dì 30 giorni per ricorrere verso la sentenza del CNF decorre dalla notifica della stessa a richiesta d’ufficio eseguita nei confronti dell’interessato personalmente e non già del suo procuratore, considerato che non ricorre qui la ratio della regola generale della necessità della notifica al difensore, in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione. (rass.uff.)
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 31570 del 4 novembre 2021
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Bruschetta), SS.UU, sentenza n. 17192 del 28 giugno 2018, nonché Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Chiara), SS.UU, sentenza n. 21110 del 12 settembre 2017.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 31570 del 04 Novembre 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 188 del 15 Ottobre 2020
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