Per il termine d’impugnazione (al CNF e in Cassazione) è irrilevante la data di notifica al difensore

Le disposizioni contenute nell’art. 36 dell’ordinamento forense contengono un’eccezione al combinato disposto di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c., il quale stabilisce che il termine dì 30 giorni per ricorrere verso la sentenza del CNF decorre dalla notifica della stessa a richiesta d’ufficio eseguita nei confronti dell’interessato personalmente e non già del suo procuratore, considerato che non ricorre qui la ratio della regola generale della necessità della notifica al difensore, in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione (Nel caso di specie, la sentenza CNF era stata notificata all’incolpato personalmente e, successivamente, al suo difensore, mentre l’impugnazione era stata proposta oltre 30 giorni dalla prima notifica. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 140).

Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Bruschetta), SS.UU, sentenza n. 17192 del 28 giugno 2018

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Chiara), SS.UU, sentenza n. 21110 del 12 settembre 2017.
Sulla validità delle comunicazioni in corso di causa fatte alla parte personalmente sebbene assistita da difensore cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 20 luglio 2012, n. 94, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), decisione n. 34 del 16 marzo 2011, nonché in sede di legittimità Cassazione Civile, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 2981, Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 1999, n. 819.

abc, Giurisprudenza Cassazione

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